I consiglieri Cnf Patelli, Di Maggio e Iacona contro l’ipotesi di modifica dell'articolo 16 del Testo Unico in materia di spese di giustizia contenuta nella legge di Bilancio
In Italia la normativa antiriciclaggio si basa principalmente sul decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che recepisce a sua volta la direttiva europea 2005/60/CE.
Il decreto ha introdotto nell’ordinamento nazionale una serie di adempimenti antiriciclaggio, finalizzati cioè alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità e quindi con lo scopo di proteggere la stabilità e l’integrità del sistema economico e finanziario.
In caso di apertura del fallimento, ferma restando l’automatica interruzione del processo (avente per oggetto i rapporti di diritto patrimoniale del fallito) che ne deriva ai sensi dell’art. 43, comma 3, l.fall., il termine per la riassunzione o la prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove non già conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato, ovvero comunicata dall’ufficio giudiziario, potendo altresì il giudice pronunciarla d’ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento.
La decisione in commento, pronunciata dalla quinta sezione civile della Corte di Cassazione, offre alcuni interessanti spunti di analisi in tema di dichiarazione dei redditi presentata ai fini Irap, con riferimento, nella specie, alla valenza di quest’ultima quale condizione di accesso al condono premiale introdotto dall’art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Lo spauracchio di ogni avvocato che si appresta a predisporre un ricorso dinanzi alle sezioni civili della Corte di Cassazione è la censura di inammissibilità per motivi formali.
L’art. 1956 c.c. prevede che «il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Deve rimettersi alle Sezioni Unite il quesito se, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sia di per sé ostativa la continuazione tra i reati.
Questo è quanto emerge dalla sentenza 25 ottobre 2021, n. 38174 (testo in calce) della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Anche il procedimento di separazione consensuale e di divorzio su domanda congiunta rientrano tra gli ambiti processuali per i quali il disegno di legge delega di riforma del processo civile[1], recentemente approvato dal Senato, richiede d’intervenire nell’ottica dell’introduzione di un rito unitario per tutte le controversie in materia di persone e famiglia.
La Corte di Cassazione fa chiarezza sulla distinzione tra notifica nulla e notifica inesistente del decreto ingiuntivo e sulle conseguenze circa l'efficacia dell'atto.
Il punto sugli elementi per la valutazione del grado della colpa dell'esercente la professione sanitaria secondo la Suprema Corte (Cassazione penale n. 18347/2021)