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Responsabilità medica: come stabilire il grado della colpa

Responsabilità medica: come stabilire il grado della colpa

Il punto sugli elementi per la valutazione del grado della colpa dell’esercente la professione sanitaria secondo la Suprema Corte (Cassazione penale n. 18347/2021)

di Avv. Angelo Forestieri

 

In tema di colpa dell’esercente l’attività sanitaria, a seguito della disciplina di settore succedutasi nel tempo (la cosiddetta legge Balduzzi e, poi, la cosiddetta legge Gelli-Bianco), la valutazione del rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, unitamente al grado della colpa, costituiscono il campo di indagine per stabilire la responsabilità del medico in ambito penale.

Con la sentenza 29 aprile – 12 maggio 2021, n. 18347 (testo in calce) la Suprema Corte fa il punto sugli elementi da tenere in considerazione nella valutazione del grado della colpa, concetto tutt’altro che unitario, dell’esercente una professione sanitaria, fornendo parametri specifici per la valutazione della stessa.

In particolare, a proposito della misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi, è stato osservato che, nel determinare la misura del rimprovero, possono venire in rilievo sia le specifiche condizioni del soggetto agente ed il suo grado di specializzazione, sia la situazione ambientale in cui il professionista si è trovato ad operare.

Vediamo, quindi, nello specifico, quali sono i vari aspetti da valutare nella determinazione del grado della colpa e quando in definitiva può parlarsi di “colpa grave” dell’esercente l’attività sanitaria.

Sommario

La responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria

Con la citata pronuncia la Corte annulla la sentenza di condanna per il reato di lesioni colpose addebitate a due sanitari, poiché nella decisione dei giudici di merito si era trascurato di indicare a quali linee-guida o, in mancanza, a quali buone pratiche clinico-assistenziali, si dovesse ispirare la descrizione del comportamento doveroso.

Osservano anzitutto i supremi giudici che, al fine di stabilire la responsabilità dell’esercente una professione sanitaria per l’evento lesivo causato nel praticare l’attività, occorre verificare, in primo luogo, se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, quindi, specificare la natura della colpa (generica o specifica; per imperizia, negligenza o imprudenza), spiegare poi se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata dalle pertinenti linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali e, più in generale, quale sia stato il grado della colpa.

Per quanto riguarda l’accertamento della colpa, in particolare, una volta verificato che i fatti ricadono nel dettato del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, comma 1, conv. con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 189 (D.L. Balduzzi), il giudizio concernente la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie impone al giudice, non solo una compiuta disamina della rilevanza penale della condotta colposa ascrivibile al sanitario alla luce dei parametri di valutazione dell’operato del sanitario costituiti dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali, ma, ancor prima, “un’indagine che tenga conto dei medesimi parametri allorché si accerti quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista, in funzione dell’analisi controfattuale della riferibilità causale alla sua condotta dell’evento lesivo.

La valutazione della colpa medica

Con specifico riferimento al grado di divergenza tra la condotta effettivamente tenuta dal sanitario e quella che era da attendersi, sulla base della norma cautelare, esistono vari parametri che possono venire in rilievo nel determinare la misura del rimprovero.

In altre parole, nel determinare la misura del “rimprovero” addebitabile al sanitario occorre considerare tutte le circostanze che vengono in rilievo nel caso specifico, tra cui:

  • le specifiche condizioni del soggetto agente;
  • il suo grado di specializzazione;
  • la situazione ambientale, di particolare difficoltà, in cui il professionista si è trovato a operare;
  • l’accuratezza nell’effettuazione del gesto medico;
  • le eventuali ragioni d’urgenza;
  • l’oscurità del quadro patologico;
  • la difficoltà di cogliere e legare le informazioni cliniche;
  • il grado di atipicità o novità della situazione data

Tutti questi elementi, devono essere valutati attentamente e bilanciati tra loro al fine di esprimere la conclusiva valutazione sul c.d. “grado della colpa”.

Ammonisce al riguardo la Suprema Corte che “l’individuazione della regola cautelare violata é compito al quale l’interprete non può sottrarsi, in generale, nel giudizio di responsabilità per colpa ma in modo particolare nella materia della colpa medica, ove le regole cautelaci sono a volte sfuggenti, a volte rigidamente determinate, più spesso di natura elastica ed in quanto tali in grado di mostrare diversa incidenza sulla stessa esigibilità della condotta salvifica. Conseguentemente, il giudizio di prevedibilità dell’evento lesivo in questa materia é particolarmente difficoltoso, ove non risultino indiscusse massime di esperienza e leggi scientifiche di copertura con ragionevole grado di certezza”.

La colpa grave in ambito sanitario

Tanto chiarito in punto di valutazione della colpa, la Suprema Corte ci fornisce, poi, ulteriori indicazioni specifiche per identificare la “colpa grave”.

In particolare, evidenziano i Supremi giudici che sì può parlare di colpa “grave” solo quando si sia in presenza di una “deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento”.

Perché vi sia “colpa grave”, quindi, penalmente rilevante, il gesto tecnico deve risultare “marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente“.

Conseguentemente, quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare “lieve” l’addebito nei confronti del professionista che, pur uniformatosi ad una condotta accreditata dalla comunità scientifica, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato o abbia determinato la negativa evoluzione della patologia.

 

fonte https://www.altalex.com/documents/news/2021/07/09/responsabilita-medica-come-stabilire-grado-colpa

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